Azione revocatoria ordinaria, onere probatorio: contrasto in Cassazione

Nella giurisprudenza di legittimità è in qualche misura incerto l’onere probatorio nel giudizio promosso con azione revocatoria ordinaria:

–  primo orientamento: incombe sull’attore l’onere di provare il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell’atto di cui si chiede la revoca (Cass., sez. 2, 31 ottobre 2008, n. 26331, m. 605530);

–  secondo orientamento: non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni” (Cass., sez. 2, 3 febbraio 2015, n. 1902, m. 634175, Cass., sez. I, 12 aprile 2013, n. 8931, m. 62,8828).

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 30.7.2015, n. 16171