Mediazione obbligatoria: il mancato esperimento deve incidere sul convenuto opposto

Il convenuto opposto, titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, è l’unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la “domanda giudiziale” e che pertanto deve subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità della stessa nel caso in cui non venga ritualmente espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010 e succ. mod. [Tribunale di Ferrara, sentenza del 4.11.2015].