Ricorso per regolamento di competenza: non basta fare richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito di cui si lamenta la mancata o erronea valutazione

Atteso che essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Pertanto, sussiste violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, qualora il ricorrente faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (di cui lamenta la mancata o erronea valutazione), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.7.2015, n. 16134].