Rivendica, azione di garanzia: non basta limitarsi a far valere il diritto di garanzia proponendo solo domanda nei confronti del chiamato

La parte che ha esercitato azione di garanzia per essere tenuta indenne dalle conseguenze eventualmente negative alle quali sia esposta a causa di rivendica esercitata nei suoi confronti, non può limitarsi a fare valere il suo diritto di garanzia, proponendo solo domanda nei confronti del chiamato, ma (in coerenza con il carattere scindibile della causa principale e di quella di garanzia) deve necessariamente proporre difese che comportino l’accoglimento, anche nei suoi confronti, delle eccezioni ovvero domande spiegate dal suo dante causa, giacchè con la domanda di garanzia ella mira alla conservazione del bene nella propria sfera e tende, anche in appello, alla riforma della pronuncia che oltre ad investire il capo relativo alla domanda di garanzia, attenga anche alla domanda principale di rivendica, dovendo dare la prova del suo diritto dominicale sulle porzioni in contestazione, per cui avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione anche detta statuizione [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.10.2015, n. 20816].