Azione di condanna al rilascio di un fondo in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza di titolo che giustifichi il possesso del convenuto: azione di rivendica

 L’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.11.2015, n. 23121].