Procedimento di accertamento tecnico preventivo: sì all’invito del giudice alla mediazione

Nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. il giudiceben può prospettare alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina di un consulente tecnico di ufficio e, precisamente, l’introduzione di una procedura di mediazione (nell’ambito della quale le parti poi possono, tra l’altro, invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico). Dato che l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010 prevede che nei procedimenti ex art. 696-bis c.p.c. non si applichino i commi 1-bis e 2 (mediazione obbligatoria e  mediazione demandata), l’invito, in tal caso, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire (si veda, in particolare, la questione dell’improcedibilità della domanda), ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, ordinanza del 16.7.2015].