Gli accordi di conciliazione, pur dopo la legge 93/2013 in tema di mediazione civile, non sono assimilabili a sentenze di accertamento dell’usucapione.
Gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell’usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi. E’ da escludere che il verbale di conciliazione in tema di usucapione possa avere effetti liberatori (cd. usucapio libertatis) sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all’accordo l’acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell’usucapione. La nuova disciplina – di cui all’art. 84 bis d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, che ha modificato l’art. 2643 c.c., nel senso di includere tra gli atti soggetti a trascrizione gli “accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” – non è suscettibile di condurre ad una diversa soluzione interpretativa [Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza del 12.11.2015].