Rito del lavoro: la competenza non può essere derogata dalle contestazioni del convenuto

Va confermato il principio, dettato in tema di attribuzione della competenza al giudice del lavoro, va confermato che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, nè dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore. Anche nell’ipotesi di connessione di cause ai sensi dell’art. 40, la proposizione di domanda riconvenzionale non può determinare lo spostamento di tutta la causa ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, in quanto la norma prevede soltanto che nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate e decise con rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.c. [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2015, n. 15619].