Decreto ingiuntivo, opposizione: la competenza non è modificabile per ragioni di continenza o di connessione

Sia nel caso di continenza, sia con riguardo alla connessione tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, a condizione che il ricorso e il decreto siano stati successivamente notificati; pertanto la notifica del ricorso e del decreto costituiscono la condizione per il verificarsi della litispendenza il cui avveramento retroagisce, a questi fini, al momento del deposito del ricorso. Del resto, poichè, l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone ai sensi dell’art. 645 c.p.c., davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto al quale appartiene funzionalmente e inderogabilmente la competenza a decidere, tale competenza non è modificabile per ragioni di continenza o di connessione, siano essi preesistenti o successive. Ciò evidentemente determina, nel caso in cui non vi siano ragioni ostative alla riunione di cause connesse e questa venga effettivamente disposta, la prevalenza della competenza immodificabile [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2015, n. 15618].