Recesso societario- domande ed eccezioni formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale– efficacia del recesso

Non possono essere prese in considerazioni ai fini della decisione le domande ed eccezioni formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da parte opponente, proceduralmente del tutto indifferenti attesa la funzione meramente riepilogativa della stessa rispetto alle domande ed eccezioni formulate in corso di causa, così come precisate all’udienza conclusiva. Conformemente all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, il recesso societario ha natura recettizia quale esercizio di un diritto potestativo giuridicamente efficace sin dal momento in cui la relativa dichiarazione viene ricevuta dalla Società [Tribunale Palermo, sentenza del 2.11.2015].