Responsabilità del medico post Balduzzi (L. 189/2012): ancora contatto sociale; il richiamo all’art. 2043 c.c. si giustifica perché è una responsabilità civile da reato.

La nuova normativa (L. 189/2012, c.d. Legge Balduzzi), nell’escludere la responsabilità medica in sede penale, se l’esercente della attività sanitaria si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, fermo comunque l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. , non ha inteso disciplinare la responsabilità civile e non ha inteso escludere che, nell’ambito civilistico, il medico risponda a titolo (anche) contrattuale. Il richiamo dell’art. 2043 c.c. si giustifica in quanto, trattando delle conseguenze civili di un illecito penale, non può che farsi riferimento alla responsabilità per fatto illecito (perché tale è la responsabilità civile da reato). Essendo ormai acquisito che in materia di responsabilità medica vi è un concorso di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, la disposizione è estrinseca alla prima di tali azioni e non vale certo a escluderne la configurabilità [Tribunale di Pisa, sentenza del 10.06.2015].

La Nuova Procedura Civile