Sentenza redatta in formato elettronico: al processo civile si applica il Codice dell’amministrazione digitale.

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale” [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.11.2015, n. 22871].