Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. (dopo la Legge 132/2015): in mancanza di accesso diretto degli Ufficiali Giudiziari, si può andare direttamente ai gestori delle banche dati.

Il creditore, in mancanza di accesso diretto degli Ufficiali Giudiziari, può essere autorizzato a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. [Tribunale di Napoli, sezione quinta, ordinanza del 5.5.2015].