Negoziazione assistita ed omessa informativa, ex art. 2 d.l. 132/2014: il giudice dispone di provvedere e produrre prova.
Se le parti non danno prova alcuna che sia avvenuta l’informativa sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, ex art. 2, settimo comma d.l. 132/2014 (entrato in vigore il 13.09.2014), che prescrive al difensore incondizionatamente all’atto dell’accettazione di qualsiasi incarico difensivo relativo a controversie che vertano su diritti disponibili, allora il giudice può invitare la parte a provvedere all’informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e a produrre prova documentale di essa e della sua ricezione al primo successivo atto procuratorio o difensivo [Tribunale di Siena, ordinanza del 4.8.2015].