Riscossione dei crediti contributivi, strumenti di tutela per il contribuente, termini di decadenza

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6 (nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro); b) opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata: art. 615 c.p.c., comma 1; ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata; art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento (anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata, cfr. art. 617 c.p.c., comma 2, o meno, cfr. art. 617 c.p.c., comma 1). In tema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie), quanto alle possibilità di tutela per il contribuente, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l’opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617.  Ciò posto, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all’art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2015, n. 15116].