Notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall’avvocato: l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova

La notificazione di un atto processuale eseguita, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo del servizio postale, da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale; l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell’avvenuta consegna e della data di essa [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.7.2015, n. 15099].