Perfezionamento della notifica: il notificante può provarla col timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto

Con riferimento al momento in cui si perfeziona la notificazione di un atto, per il notificante è sufficiente dimostrare che il plico è stato inoltrato per la notifica, mediante consegna all’ufficiale giudiziario, entro il termine prescritto. La relativa prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che l’ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso; l’interessato deve farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario soltanto in caso di contestazione della conformità al vero di quanto indirettamente risulta da detto atto [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.10.2015, n. 21281].