Cause relative a diritti di obbligazione: come proporre correttamente l’eccezione di incompetenza

Va dato seguito al principio secondo cui, per le cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza deve concernere tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 (o 19) e 20 c.p.c. ed essere formulata con l’indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi; con la conseguenza che quando l’eccezione d’incompetenza territoriale è formulata con riferimento al solo criterio del foro generale delle persone fisiche o giuridiche resta radicata la competenza del giudice adito con riguardo ai fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. Ciò avviene pure qualora in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente contesti la competenza per territorio derogabile del giudice adito con riguardo al foro generale delle persone giuridiche sull’assunto che egli sia una persona giuridica e non una persona fisica in quanto, così facendo, non contesta, in relazione al disposto dell’art. 18 c.p.c., i criteri di collegamento del luogo di residenza e di domicilio del convenuto [Tribunale di Lucca, sentenza del 2.7.2015, n. 1212].