Irragionevole durata del processo, liquidazione dell’indennizzo con moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte: non è accoglimento parziale della domanda ai fini della compensazione delle spese

Il procedimento d’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 è connotato, causa l’assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d’individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione della parte. Quest’ultima, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l’esercizio di un potere di liquidazione interamente ufficioso. Ne deriva che la liquidazione dell’indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14976].