Qualificazione dell’azione da parte del giudice: basta quanto scritto nell’epigrafe della sentenza nella parte relativa all’oggetto del giudizio?

La menzione di “opposizione agli atti esecutivi” che compare soltanto nell’epigrafe della sentenza, nella parte relativa all’oggetto del giudizio, non può essere equiparata per ciò solo alla qualificazione dell’azione da parte del giudice del provvedimento, poiché si tratta di una mera indicazione, estranea al contenuto della sentenza, quale si evince dalla parte motiva. Qualora quindi detta menzione se non trovi riscontro né nell’esposizione in fatto né nelle affermazioni in diritto di cui la sentenza si compone, e, invece, i motivi di opposizione riguardino il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (e quindi investano l’an, e non il quomodo, dell’azione esecutiva) va fatto riferimento al disposto dell’art. 615 c.p.c. [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14970].