Annotazione alla sentenza del 15.3.2013, n. 6654, Cassazione civile, sezione prima

di Luca Tantalo – La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell’impugnazione già proposta.
Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall’art. 7 della legge n. 890 del 1992 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.

 

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