Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. ed accesso alle banche dati tramite gestori: va negata l’autorizzazione anche dopo il d.l. 83/2015
Gli Ufficiali Giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche dati indicate nel comma 2 dell’art. 492 bis c.p.c., così come il Presidente o il suo delegato non può autorizzare lo stesso creditore procedente ad ottenere dai gestori delle banche dati dell’anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziall le informazioni nelle stesse contenute, essendo ciò possibile solo nel caso in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche in dotazione agli ufficiali giudiziari [Tribunale di Alessandria, decreto del 30.06.2015].