Equa riparazione per eccessiva durata del processo: cosa avviene in caso di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalla parte?

È compito del giudice dell’equa riparazione, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalla parte e disposti dal giudice istruttore, distinguere, come gli impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alla parte e tempi dei rinvii addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria della parte, idonea ad impedire alcun esercizio dei poteri di direzione dell’istruttore, individuare la durata irragionevole del giudizio comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza e ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e quindi sulla misura dell’indennizzo da riconoscere [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 14.7.2015, n. 14750].

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