Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deposito del fascicolo di parte del monitorio e preclusioni operanti: quale disciplina si applica?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fascicolo di parte del monitorio, in mancanza di esercizio del potere officioso del giudice che può acquisirlo d’ufficio, dovrà essere depositato al più tardi con la comparsa conclusionale, pena l’impossibilità di tenerlo in considerazione per la decisione. Se, infatti, secondo il recente principio dettato dalle Sezioni Unite, i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non sono da qualificare come nuovi documenti in appello, deve coerentemente affermarsi che essi non soggiacciono alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado; si applica, invece, estensivamente, la disciplina di cui all’art. 169 c.p.c. in tema di ritiro di fascicoli di parte [Tribunale di Taranto, sezione II, sentenza del 13.10.2015, n. 3077].

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