Appello motivato: non è necessaria la trascrizione di parti di sentenza

Non deve intendersi il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. nel senso di prevedere la specifica trascrizione di porzioni della sentenza appellata, mentre è chiaramente funzionale a fare emergere sin dall’atto introduttivo quali siano i profili di censura rispetto alla motivazione adottata in prime cure con le relative specifiche ragioni [Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza del 17.07.2015]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Conferma in appello per le parti non riformate la sentenza di primo grado, regime delle spese di lite Giugno 19, 2024 Il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza costituita da fatto, norma ed effetto: conseguenze de ..........

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