Mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione della conclusioni: no alla presunzione di rinuncia.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse [Tribunale di Genova, sezione terza, sentenza del 16.06.2015].

Scarica qui >>