Maggiore somma delle rimesse solutorie chieste in appello: inammissibilità

Quantificata in atto di citazione la somma delle rimesse solutorie, la stessa non può essere ampliata in appello, per il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, atteso che la revoca di ogni rimessa costituisce autonoma domanda [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2015, n. 13767].

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