I provvedimenti resi dal giudice d’appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado sono ricorribili per cassazione?

I provvedimenti resi dal giudice d’appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (anche se emessi secondo il rito attualmente vigente) non sono ricorribili per cassazione, neppure a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.7.2015, n. 13774].

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