PISTONE, Negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità

 

Articolo di Filippo PISTONE

Può accadere che la negoziazione assistita obbligatoria si cumuli con altre condizioni di procedibilità. Ciò accade essenzialmente in due gruppi di casi:

a)   quando si è di fronte ad una azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, vi è il cumulo con la condizione di procedibilità prevista dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private (l’azione […] può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno);

b)   ogni qualvolta il valore della controversia non ecceda i 50.000 euro ed altre leggi speciali prevedano una ulteriore condizione di procedibilità.

I casi di cui al gruppo ‘b’ si possono a loro volta suddividere in ulteriori tre sottogruppi:

i)             controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi (art. 1, comma 11, L. 249/97);

ii)           controversie in materia di contratti  agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto (art. 11, d.lgs. 150/11);

iii)          controversie che prevedono l’obbligatorietà della mediazione obbligatoria (articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

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