Il giudice rileva la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ma non fissa il termine entro cui rinnovare la citazione; che fare?

Nel caso in cui il giudice rilevi la nullità della citazione per essere stato “assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge” (art. 164, comma 1) e tuttavia non fissi il termine perentorio entro cui rinnovare la (notificazione della) citazione, limitandosi a fissare una nuova udienza, è corretto sul piano logico-giuridico, conforme al disposto di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1 e coerente con la disciplina prefigurata dallo stesso art. 164, comma 3 individuare detto termine perentorio nell’ultimo giorno precedente il termine dilatorio dei giorni liberi pertinente alla fattispecie processuale, giorni liberi computati a ritroso dalla data della nuova udienza (dies a quo) all’ultimo giorno libero (dies ad quem), prima del quale deve essere stata eseguita (effettivamente o legalmente ricevuta dal destinatario) la notificazione della citazione in rinnovazione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.7.2015, n. 13509].

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