È tardiva l’eccezione sollevata per la prima volta con comparsa conclusionale circa la non corretta formulazione della domanda risarcitoria attorea.

È tardiva l’eccezione sollevata per la prima volta con comparsa conclusionale circa la non corretta formulazione della domanda risarcitoria attorea. Tale eccezione, infatti, avrebbe dovuto essere avanzata dalla parte interessata entro e non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., in quanto attiene ai profili di (in)validità dell’atto di citazione per mancanza o incertezza del petitum stabilito nel n. 3) dell’art. 163 c.p.c., la quale, se da un lato può essere sollevata d’ufficio a tale udienza, dall’altro lato, ove le parti convenute abbiano accettato  il contraddittorio sulle domande attoree senza nulla eccepire, il giudice deve prenderne atto ed esaminare il merito della controversia [Tribunale di Lucca, sentenza del 9.6.2015, n. 1046].

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