Acquiescenza alla sentenza, parte solo parzialmente vittoriosa: è configurabile in caso di manifestazione dell’intento di procedere all’esecuzione?

Posto che l’acquiescenza alla sentenza è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione va confermato che, in linea di principio, la manifestazione dell’intento di procedere all’esecuzione, espressa attraverso la notifica della sentenza integrata dal pedissequo atto di precetto, non costituisce per l’intimante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza medesima allorché sia risultato solo parzialmente vittorioso, essendo evidente in tal caso la volontà di realizzare nel più breve tempo quanto riconosciutogli in sentenza, senza rinunciare necessariamente alle richieste non accolte [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.6.2015, n. 13399].

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