È ammissibile l’appello che non riproduce alla lettera le parti contestate della motivazione?

Giusto il disposto di cui all’art. 342 c.p.c., non è inammissibile l’appello che, pur non riproducendo alla lettera le parti contestate della motivazione, le individui (censurando non la ricostruzione del fatto, ma errori di diritto, la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione) [Tribunale di Lucca, sentenza del 29.5.2015, n. 1002].

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