Eccezione di prescrizione: no a formule sacramentali, sì a manifestazione non equivoca.

Affinchè l’eccezione di prescrizione sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali, occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte  con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa [Cassazione civile, sentenza del 3.9.2013, n. 20147].

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