Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riduzione dell’importo, opponente, condanna alle spese del giudizio

Se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell’opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse [Tribunale di Siena, sentenza del 22.5.2015, n. 415].

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