Fermo e ipoteca: sì all’opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Si ritiene che sia il fermo che l’ipoteca, pur essendo misure strettamente funzionali all’esecuzione non possano configurarsi quali atti dell’espropriazione forzata in senso stretto, bensì come misure prodromiche al processo esecutivo miranti a garantire la realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti delle misure in oggetto si realizza davanti al giudice ordinario, competente per valore, con il rimedio di cui all’art. 615, 1° comma, c.p.c. [Tribunale di Palmi, 6.11.2013].