Notifica tentata al domicilio precedentemente eletto: l’immediata ripresa del processo notificatorio non appena appreso il trasferimento esclude la decadenza?

La ripresa del processo notificatorio, a seguito del mancato esito della notificazione tentata al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, è idonea ad escludere la decadenza, altrimenti riconducibile alla tardività, nel concorso di entrambe queste condizioni:

–        che il mancato tempestivo rilievo del trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario, comportante il ritardo, non sia ascrivibile a negligenza del notificante;

–        che, esclusa tale negligenza nell’individuazione dell’indirizzo di destinazione, questi si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, per riprendere il processo notificatorio non appena appreso di tale trasferimento.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.6.2015, n. 11859

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