Cause inscindibili, impugnazione notificata solo ad uno dei litisconsorti. Appello, deduzione del convenuto dell’acquisto per usucapione della proprietà rivendicata dall’attore

Va confermato che in materia di cause inscindibili, la notificazione dell’impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell’appellato; cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 331 c.p.c. E’ vero che in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. Tuttavia, qualora gli attori in primo grado non abbiano proposto un’azione di natura reale (non avendo quindi chiesto l’accertamento giudiziale della proprietà, ma semplicemente il suo rilascio), la proposizione della domanda di usucapione in appello non può trovare giustificazione nel principio di autodeterminazione del diritto di proprietà; sicché tale va ritenuta domanda inammissibile, stante il divieto di nuove domande in appello, posto dall’art. 345 c.p.c. [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.6.2015, n. 11823].

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