Domanda inferiore al limite quantitativo per la giurisdizione di equità unita a richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, pronuncia del giudice, appellabilità

In presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest’ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue l’appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c. [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.6.2015, n. 11739].

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