Nuovi documenti in appello, indispensabilità, motivazione del giudice

Premesso che il giudice del gravame è tenuto a motivare sulla ritenuta attitudine della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi e che il nuovo documento è suscettibile dal giudice dell’appello di esser qualificato indispensabile allorquando è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova, ovvero allorquando sia finalizzato a corroborare gli esiti delle prove già raccolte in primo grado, giacché in tale evenienza la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine, va considerato assolto l’onere di motivazione qualora la corte di merito puntualmente esplicitati che trattasi dell’unico documento che consenta di superare l’incertezza (altrimenti insuperabile, alla stregua degli atti) in ordine al fatto controverso [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.6.2015, n. 11444].

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