Il giudice d’appello, al termine della discussione, può redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza?

Pur consapevole di un’opposta corrente interpretativa, va dato seguito all’indirizzo secondo cui, la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11153].

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