Giudizio in cassazione, intervento del successore a titolo particolare e del successore a titolo universale, ammissibilità

Va preferito l’orientamento che ammette dinanzi alla Corte di Cassazione sia l’intervento del successore a titolo particolare che quello del successore a titolo universale, poiché la posizione dell’uno e dell’altro non è assimilabile a quella dell’interveniente volontario, che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, al quale è invece precluso l’intervento nel giudizio di legittimità, non potendovi trovare applicazione l’art. 105 c.p.c.: ed, invero, così come al successore a titolo particolare è riconosciuta la legittimazione attiva all’impugnazione ex art. 111 c.p.c., u.c., non può essergli negata quella a subentrare al ricorrente cui sia succeduto; basta ciò a differenziarne la posizione da quella dall’interveniente volontario, cui detta legittimazione non spetta [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11174].

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