Consumazione dell’impugnazione, proposizione di una seconda impugnazione immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, tempestività

La consumazione dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) – non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso. Peraltro, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre – in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata – dalla data di proposizione della prima impugnazione. Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.5.2015, n. 10816].

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