Ricorso per cassazione avverso la sentenza di I grado ex art. 348-bis c.p.c., espressa analitica menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

Va confermato che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.7.2015, n. 15240].

Scarica qui >>