La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza riformata è ammissibile in appello?

La condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata postula l’esercizio di un’azione che trova il suo fondamento nell’avvenuto pagamento e che, oltre a non essere riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito (perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e a prescindere dall’esistenza del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa), non costituisce domanda nuova: essa è perciò ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, mentre, qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione, è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.5.2015, n. 10479].

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