Istanza di regolamento di giurisdizione: può anche non contenere specifici motivi di ricorso ma deve recare l’esposizione sommaria dei fatti di causa

L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere. In particolare, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), cui è soggetto a pena d’inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deve ritenersi soddisfatto solo se e quando l’atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l’oggetto e il titolo della domanda e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui si trovi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall’art. 41 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 18.5.2015, n. 10092].

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