Ordinanza di assegnazione emessa in udienza, terzo che non ha partecipato all’udienza, opposizione agli atti esecutivi, decorrenza del termine

Si intende dare continuità al principio secondo il quale in tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell’art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l’esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell’art. 176 c.p.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2015, n. 10123].

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