Difesa in primo grado basata solo sulla prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore: in appello, non è ammessa la contestazione dell’esistenza del diritto in questione

Nel processo di cognizione, l’onere previsto dall’art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, avendo il convenuto in primo grado basato la propria difesa esclusivamente sulla prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore, non è ammessa, in grado di appello, la contestazione dell’esistenza del diritto, che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.5.2015, n. 10134].

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