Interesse ad agire, valutazione. Abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento d’ufficio e concordato preventivo

L’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte, e non lo si può negare sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall’attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda. L’abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento d’ufficio ad opera del decreto correttivo n. 169/2007, che ha riscritto l’art. 186 L. Fall., ha valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita che è stata indotta nel precedente testo dell’articolo dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che ha riformulato l’art. 6 L. Fall., in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dell’istituto nell’ambito della disciplina del concordato preventivo e che ha perciò superato il tralaticio ma disarmonico vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con la abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio, sia con il mutamento dei presupposti della procedura di concordato preventivo [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.5.2015, n. 9934].

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