Trasferimento del diritto controverso alla controparte, confusione soggettiva tra attore e convenuto, cessazione della materia del contendere

Il principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., comma 1 – secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie – non opera anche nel caso in cui tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) venga ceduto da una parte alla sua controparte in causa, perché in questo caso viene a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale come condizione dell’azione deve persistere fino al momento della decisione [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.5.2015, n. 10057].

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